Nell’ordinamento giuridico italiano la legittima difesa è una sorta di autotutela che consente di difendersi da un pericolo imminente e quando non ci sia la possibilità di ricorrere all’autorità pubblica per ragioni di tempo e/o luogo.
L’istituto è disciplinato dall’art.52 del codice penale che prevede la non punibilità per chi ha commesso il fatto in stato di necessità per difendersi contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta. La non punibilità è prevista sempreché la difesa sia proporzionata all’offesa.
Quando, invece la reazione di difesa è esagerata viene meno il requisito della proporzionalità tra offesa e difesa configurandosi un eccesso colposo di legittima difesa ( art. 55 c.p. ) per il quale si applicano le disposizioni previste dal codice penale per i delitti colposi. Naturalmente la valutazione è rimessa al libero coinvolgimento del giudice.
A fine marzo 2019 il parlamento ha emanato una legge di riforma dell’istituto della legittima difesa che stabilisce che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa e pertanto chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere da terzi nel proprio domicilio agisce sempre in stato di legittima difesa.
La legge, inoltre, esclude la punibilità di chi trovandosi in condizioni di grave turbamento o di difesa in stato di inferiorità commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
In particolare, la norma modifica il comma 2 dell’art.52 del codice penale in base al quale è possibile utilizzare un arma legittimamente posseduta o altro mezzo idoneo per la difesa legittima della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui. viene inoltre introdotta un ulteriore presunzione all’interno dello stesso art. 53, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o altrui domicilio (da intendersi in senso ampio, quale luogo ove venga esercitata attività commerciale o imprenditoriale), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato con violenza o minaccia.
La legge interviene poi sull’ art. 55 del codice penale relativamente alla disciplina dell’eccesso colposo, escludendo nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
Diversi sono gli orientamenti circa tale legge, da alcuni viene considerata legittima e conforme alla costituzione nei limiti in cui opera una distinzione tra fatti di reato che si verificano all’interno del proprio domicilio e fatti che ne restano fuori. Altri ritengono che la nuova legittima difesa non tutelerà i cittadini più di quanto erano già tutelati fino ad oggi; al contrario introduce concetti che poco hanno a che fare con il diritto, prevede pericolosi automatismi e restringe gli spazi di valutazione dei magistrati, oltre a comportare grandi difficoltà di interpretazione.
Si ritiene comunque in assoluto che sia una legge pericolosa perché fa nascere la convinzione che si possa reagire sempre e comunque offrendo quindi una specie di garanzia di impunità che certamente non è nello spirito della legge stessa.
La Redazione